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Dal 9 gennaio 2022, i titolari di tutti i siti web dovranno conformarsi alle nuove Linee guida sui cookie emanate dal Garante privacy in data 10 giugno 2021.

Nuove regole per l’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento: quali sono le corrette modalità di acquisizione del consenso on-line degli interessati, se necessario.

In particolare, l’acquisizione del consenso dovrà garantire che sul dispositivo dell’utente non vengano installati cookie diversi da quelli tecnici (es. di terze parti) né altri mezzi di tracciamento (vedi il fingerprinting).

L’obiettivo primario è rafforzare quindi il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line.
Cookie e altri strumenti di tracciamento

Quando parliamo di cookie facciamo riferimento a stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente (o siti web server di terze parti) posizionano e archiviano all'interno del suo dispositivo durante la navigazione, allo scopo di identificare chi ha già visitato il sito in precedenza (cookie tecnici).

Ciò permette anche di ottenere informazioni più o meno approfondite sull’utente circa le attività svolte da questo online (cookie analitici e di profilazione). 

Questi strumenti possono essere gestiti attivamente dall’utente e vengono definiti anche “identificatori attivi".

Al fianco di questi ultimi troviamo gli “identificatori passivi”. Come i primi, anche questi consentono di effettuare trattamenti analoghi ai cookie – come il fingerprinting - con la differenza che non possono essere gestiti autonomamente dagli utenti se non tramite l’intervento del titolare del sito.
Tipologie di cookie

Tipologie di cookie
A seconda della tipologia di cookie è possibile svolgere diverse funzioni, tra cui il monitoraggio di sessioni così come la memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server.
Cookie tecnici

I cookie tecnici sono necessari al fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica. Non richiedono l’acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell’informativa.
Cookie di profilazione

I cookie di profilazione, invece, sono utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte. 

Il raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei, consente al titolare di fornire servizi sempre più personalizzati, nonché inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.

Tuttavia, non vanno dimenticati i cosiddetti cookie analytics (tra cui rientra, per esempio, il famoso Google Analytics). Si tratta di cookie utilizzati al fine di valutare l’efficacia di un servizio della società dell’informazione fornito da un titolare di un sito, per progettare un sito web o contribuire a misurare il “traffico” di un sito web, ovvero il numero di visitatori ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche.
​Attuale quadro normativo di riferimento

Ad oggi possiamo dire che il quadro giuridico di riferimento sull'uso dei cookie e degli altri sistemi di tracciamento è costituito sia dalle disposizioni della direttiva ePrivacy (direttiva 2002/58/CE) – recepita in Italia dal Codice Privacy – sia da quanto presente nel GDPR.
Cosa cambia con le nuove Linee Guida?

Tra gli aspetti affrontati nelle nuove linee guida, a trovare rilevanza è il meccanismo di acquisizione del consenso online tramite banner.

Per consentire all’utente di decidere se accettare o meno l’installazione dei cookie, è necessario che il titolare del sito fornisca un’adeguata informativa che permetta all’interessato di scegliere in modo libero e consapevole se prestare o meno il proprio consenso.

Unica eccezione viene fatta per quei siti web che utilizzano esclusivamente cookie tecnici. In questo caso non sarà necessario predisporre un banner informativo poiché, come anticipato, l’installazione di questi cookie non necessita di consenso alcuno. Basterà quindi indicare semplicemente nell’home page del sito o all’interno dell’informativa privacy che lo stesso utilizza esclusivamente cookie tecnici.
​Cosa fare se sono presenti cookie diversi da quelli tecnici

Il rispetto di tali regole impone pertanto che, laddove un sito utilizzi cookie diversi da quelli tecnici, al momento del primo accesso dell’utente e per impostazione predefinita, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né tanto meno che venga utilizzata altra tecnica attiva o passiva di tracciamento.

Per fare questo il Garante ha previsto l'adozione di un meccanismo in base al quale l’utente, accedendo per la prima volta alla home page (o ad altra pagina) del sito web, visualizzi immediatamente un’area o banner (contenente una X selezionabile in alto a destra) le cui dimensioni siano tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che sta visitando, ma anche tali da evitare il rischio che l’utente possa far ricorso a comandi e dunque compiere scelte indesiderate o inconsapevoli. 

L’adeguatezza e la congruità delle dimensioni del banner dovranno essere valutate anche in relazione ai diversi dispositivi di possibile utilizzo da parte dell’interessato.
Caratteristiche dei banner

  • L’avvertenza che la chiusura del banner mediante la selezione dell’apposita X in alto a destra comporta il permanere delle impostazioni di default, senza pregiudicare la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici. 
  • L’indicazione che il sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso dell’utente, cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento indicando le relative finalità (informativa breve).
  • Il link alla privacy policy contenente l’informativa completa, ove vengano fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui agli artt. 12 e 13 del GDPR.
  • Un comando attraverso il quale sia possibile esprimere il proprio consenso accettando il posizionamento di tutti i cookie o l’impiego di eventuali altri strumenti di tracciamento.
  • Un link ad una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità, i soggetti cosiddetti terze parti (il cui elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato, siano essi raggiungibili tramite specifici link ovvero anche per il tramite del link al sito web di un soggetto intermediario che li rappresenti) ed i cookie, anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l’utente scelga di acconsentire.

Per assicurare che gli utenti non siano influenzati da una configurazione dei pulsanti e dei colori che possano indurli a preferire inconsapevolmente un’opzione anziché l’altra, il Garante sottolinea l’esigenza di utilizzare comandi e caratteri di uguali dimensioni, enfasi e colori, che siano ugualmente facili da visionare e utilizzare.

Dopo che l'utente ha espresso le proprie preferenze, il banner non dovrebbe essergli riproposto nei successivi accessi per un periodo di almeno 6 mesi. Questo a meno che non siano cambiate in modo significativo le condizioni del trattamento dei dati, oppure nel caso in cui per il gestore del sito web sia impossibile tenere traccia della scelta dell'utente (ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia cancellato i cookie).
Acquisizione del consenso all’uso dei cookie

In linea generale e anche ai sensi del considerando 32 del GDPR, il consenso deve essere espresso mediante un atto positivo ed inequivocabile come, ad esempio, potrebbe essere la selezione di un’apposita casella. 

Partendo da questo principio, quindi, l’azione dell’utente deve essere attiva, di opt-in e mai di opt-out, e il silenzio così come la preselezione di caselle non può mai essere idonea a configurare una valida prestazione di consenso. 
Periodo di adeguamento alle nuove linee guida

Il periodo di adeguamento alle disposizioni delle nuove Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali deve avvenire entro il 10 Gennaio 2022.  
Ripngraziamenti

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